Finanziamenti ordinari e di settore
L’articolo 8 della legge regionale 26/2014 prevede che ai Comuni istituiti a seguito di fusione vengono assegnati, per i primi cinque anni, dei fondi specifici (derivanti dal fondo per i Comuni risultanti da fusione) per sostenere il riassetto conseguente alla fusione.
Tali fondi vanno ad incrementare i trasferimenti ordinari. Si tratta di finanziamenti erogati d’ufficio e senza vincolo di destinazione né obbligo di rendicontazione.
L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma annuale delle fusioni:
- i Comuni risultanti da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti riceveranno un'assegnazione finanziaria compresa tra i 100.000 e i 300.000 euro;
- i Comuni risultanti da fusione con popolazione compresa tra i 5.001 e i 15.000 abitanti riceveranno tra i 300.000 e i 400.000 euro;
- ai Comuni, sempre risultanti da fusione, con popolazione fra 15.001 e i 30.000 abitanti spetteranno risorse comprese tra i 400.000 e i 500.0000 euro;
- le assegnazioni per i Comuni che con la fusione supereranno i 30.000 abitanti saranno comprese fra i 500.000 e gli 800.000 euro.
Nei successivi due anni l'assegnazione è ridotta del 50%.
Nel caso della fusione dei Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo la stima del fondo è la seguente:
Primo anno | 131.024 euro |
Secondo anno | 131.024 euro |
Terzo anno | 131.024 euro |
Quarto anno | 65.512 euro |
Quinto anno | 65.512 euro |
Totale | 524.096 euro |
Finanziamento per oneri di primo impianto
Ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 5/2003, la legge-provvedimento istitutiva del nuovo Comune prevede un’assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto. Tale assegnazione è concessa d’ufficio. Trattandosi di un’assegnazione di natura speciale, l’ammontare di questo finanziamento è determinato di volta in volta sulla base delle concrete esigenze degli enti coinvolti nel processo di fusione e delle disponibilità finanziarie regionali; di regola, non è soggetta a rendicontazione